Videosorveglianza e Privacy 2025: guida pratica tra GDPR, AI, Statuto dei Lavoratori e autorizzazioni ITL

 

L’adozione di sistemi di videosorveglianza in crescita costante, ha spinto il Garante per la protezione dei dati personali a definire regole sempre più precise per tutelare la privacy. Oltre ai primi provvedimenti del 2004 e all’ aggiornamento dell’8 aprile 2010, oggi è indispensabile considerare il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), entrato in vigore nel 2018, le modifiche introdotte dal D.lgs. 101/2018, e le più recenti linee guida e chiarimenti del Garante Privacy aggiornate al 2025. Conoscere e applicare correttamente queste norme non è solo un obbligo legale, ma rappresenta anche una garanzia per evitare sanzioni e gestire soluzioni di videosorveglianza sicure, conformi e trasparenti.

Questa sezione offre un’introduzione per utenti, aziende e professionisti, integrando anche le principali regole dello Statuto dei Lavoratori e le procedure di autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), e con un focus anche sull’uso dell’intelligenza artificiale (Ai) nei sistemi di videosorveglianza.

 

Base giuridica della videosorveglianza (Art. 6 GDPR)

L’installazione delle telecamere richiede una base giuridica valida, di norma il legittimo interesse del titolare.

Finalità comuni:

  • sicurezza di dipendenti e clienti;
  • tutela del patrimonio;
  • prevenzione di accessi non autorizzati.

⚠ Quando le telecamere possono riprendere i lavoratori, è obbligatorio l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’ITL.

 

Informativa: cartelli e trasparenza

Ai sensi degli art. 12-13 GDPR, i soggetti ripresi devono essere informati in modo chiaro:

  • cartelli ben visibili all’ingresso delle aree videosorvegliate;
  • indicazione di titolare, finalità e contatti;
  • link o QR code per l’informativa completa.

In generale, ed in particolar modo per sistemi con Ai è sempre necessaria anche un’informativa di secondo livello.

 

Tempi di conservazione delle immagini

Le regole del Garante Privacy:

  • 24 ore → regola generale da seguire;
  • 72 ore → solo se giustificato (es. chiusura weekend);
  • 7 giorni o più → solo con DPIA e, nei luoghi di lavoro, specifica autorizzazione ITL.

 

Minimizzazione e proporzionalità

Le telecamere devono riprendere solo aree strettamente necessarie:

  • vietato monitorare postazioni di lavoro in modo diretto;
  • no a spogliatoi e bagni;
  • angolo di ripresa proporzionato alla finalità dichiarata.

⚠ Violazioni → sanzioni elevate e inutilizzabilità delle registrazioni.

 

Autorizzazione ITL

Se le telecamere riprendono lavoratori, serve l’autorizzazione preventiva dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
L’ITL rilascia una risposta formale prima dell’attivazione dell’impianto. Senza autorizzazione, il sistema è illecito.

Non serve autorizzazione:

  • in abitazioni private;
  • in aree aziendali senza lavoratori;
  • per sistemi esclusivamente perimetrali.

 

Sanzioni principali

Violazione

Sanzione possibile

  • Mancata informativa
  • Fino a € 20M o 4% fatturato annuo
  • Conservazione oltre i limiti
  • Ordine di cancellazione e sanzioni amministrative
  • Videosorveglianza senza ITL o accordo     
  • Sanzioni amministrative e penali

 

In conclusione, la videosorveglianza è legittima solo se conforme a GDPR e Statuto dei Lavoratori. Un sistema ben documentato evita rischi e garantisce trasparenza.